Cefpas FlashNews 1 luglio 2020
ECM e Covid: cosa cambia
La Commissione nazionale per la formazione continua (CNFC), consente ai Provider la conversione dell’attività formativa dalla tipologia RES (residenziale) a FAD oppure da RES a RES-modalità videoconferenza, in considerazione di quanto previsto dalle disposizioni governative a causa dell’emergenza Covid-19 e la conseguente sospensione degli eventi residenziali. Ciò consentirà quindi sia la conclusione degli eventi formativi già avviati sia lo svolgimento di quelli programmati e già inseriti su Portale ECM.
Il provider, nella richiesta di modifica, è tenuto ad indicare la modalità di formazione a distanza, sincrona o meno, o videoconferenza, che intende adottare per la conclusione e lo svolgimento degli eventi, impegnandosi a verificare l'effettiva presenza dei discenti collegati in video e a somministrare il questionario di verifica dell'apprendimento in modalità on-line entro 3 giorni dalla conclusione dell'evento.
Il numero dei crediti assegnato all'evento, ove non vi siano riduzioni di orario, rimane quello originariamente previsto. Tali indicazioni si applicano agli eventi con date di svolgimento che ricadono nel periodo di emergenza sanitaria.
La
CNFC ha poi prorogato fino alla fine
dello stato di emergenza sanitaria i termini per l'inserimento del Piano formativo 2020 e della Relazione annuale 2019. Nell'esercizio del
proprio potere discrezionale la CNFC, in
riferimento all'anno 2020, si riserva di valutare come violazione non grave la
mancata realizzazione della pianificazione dell'offerta formativa.
Anche
in tema di recupero del debito formativo
riconosciuto ai professionisti sanitari per il triennio 2017-2019, il termine
del 31 dicembre 2020 è stato prorogato
alla data del 31 dicembre 2021.
La ripresa delle attività ispettive
di verifica, da effettuarsi nelle sedi dei provider e in sede di eventi
residenziali, sia per le procedure relative all'accreditamento standard che per
le procedure di rinnovo dell'accreditamento standard, decorrerà invece dalla
data del 16 settembre 2020.
Alcune novità per il triennio 2017/2019 riguardano poi la professione sanitaria dello psicologo: è stato infatti riconosciuto
un criterio di equivalenza tra i
crediti conseguiti secondo altre modalità indicate dall’Ordine e quelli
ECM, per cui a ciascun
credito acquisito in altra forma corrisponderà un
credito ECM.
Inoltre a decorrere dal triennio 2020/2022 tutti gli psicologi sono soggetti all’'obbligo formativo ECM secondo la normativa vigente.
La Commissione ha poi
chiesto alle istituzioni governative e
parlamentari di modificare, nel primo provvedimento normativo utile, il c.d. Decreto scuola nella parte in cui ha introdotto la norma
che prevede come già acquisti i crediti ECM per l’anno 2020 per medici,
odontoiatri, infermieri e farmacisti e non per l'insieme delle professioni
sanitarie. Attualmente l'obbligo formativo è di 150 crediti in tre anni
(2020-2022) ma per alcuni il tetto complessivo resta a 150 e per altri scende a
100.
In realtà anche per il triennio 2020-2022, l’obbligo
formativo è triennale e si richiede il raggiungimento di 150 crediti formativi.
Non vi è alcun obbligo di acquisire 50 crediti l'anno per il raggiungimento del
fabbisogno triennale; non ci sono, cioè, limiti (né massimi, né minimi) sul
numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni. Il professionista,
però, dovrà acquisire almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale
con la partecipazione a eventi Ecm erogati da provider accreditati.
La formulazione della norma appare quindi suscettibile di possibili fraintendimenti.
La modifica richiesta dalla Commissione è la seguente: "I crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire attraverso l'attività di formazione continua in medicina (ECM), si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari "
Bruna Insalaco, insalaco@cefpas.it
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